Credito d’Imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA (CIR) PERIODO 2016 – 2020

Fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

Soggetti Beneficiari

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione nonché dal settore di riferimento, che effettuano attività di R&S.

Attività di R&S ammissibili

— Lavori sperimentali o teorici per l’acquisizione di nuove conoscenze;
— Ricerca pianificata diretta ad acquisire nuove conoscenze al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi o di migliorare quelli esistenti;
— Acquisizione di conoscenze finalizzate a progetti e/o piani industriali;
— Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi in via prototipale
Non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, ecc.

Spese agevolabili

Sono ammissibili al CIR le spese sostenute in ogni anno fiscale a partire dal 2015 e fino al 2020 compreso per:
a) personale “altamente qualificato”* impiegato nell’attività di R&S;
b) quote di ammortamento dei costi di acquisizione/utilizzo di strumenti e attrezzature;
c) contratti di ricerca con Università, OdR e con altre imprese, comprese le start up innovative;
d) competenze tecniche (tra cui le spese di risorse “non qualificate” impiegate nelle attività di R&S) e privative industriali† e personale tecnico non altamente qualificato.
In ciascun periodo d’imposta, la spesa sostenuta per attività di R&S deve essere min. 30Mila€

Misura del Credito d’Imposta per R&S

— Il credito d’imposta è riconosciuto per gli incrementi annuali di spesa nelle attività di R&S rispetto alla media dei 3 periodi d’imposta relativi agli anni 2012 – 2013 – 2014.
– -Il credito spetta nella misura del 50% per gli investimenti in R&S relativi ai costi di cui alle lettera a) e c), e spetta nella misura del 25% per i costi di cui alle lettere b) e d).
– -Per i costi sostenuti a partire dell’esercizio 2017 il credito spetta nella misura del 50% per tutte le voci di spesa.

Utilizzo

Il credito spetta fino ad un massimo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e:
– va indicato nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti;
– non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione

Cosa​ ​facciamo noi in due battute:

– l’assistenza per l’individuazione delle attività di R&S sostenute nel triennio di riferimento, sulla base dei dati specifici forniti dal cliente;
– l’assistenza per l’individuazione delle spese relative alle attività di R&S svolte nel triennio di riferimento, sulla base dei dati specifici forniti dal cliente;
– l’assistenza per la definizione di ciascuna tipologia di spesa;
– la fornitura delle linee guida per la predisposizione dei rendiconti di spesa e l’assistenza in fase di una loro revisione preventiva;
– l’assistenza nella raccolta del materiale tecnico ed amministrativo di supporto e una loro revisione preventiva;
– assistenza nella predisposizione di un “dossier” contenente la documentazione a supporto della determinazione della media del triennio di Riferimento.

Inoltre dal 2018 nel DDL di conversione del decreto fiscale n. 148-2017 e nel disegno di legge di Bilancio 2018, sono state introdotte delle interessanti misure di credito d’imposta:

Credito d’imposta Pubblicità

A decorrere dal 2018, alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di PMI e start up innovative.
Per il 2017 una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Credito d’imposta Formazione 4.0

A tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione negli ambiti Impresa 4.0 nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 è attribuito un credito d’imposta

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