La nostra consulenza

In sintesi, attraverso la nostra consulenza eseguiamo gratuitamente, e senza alcun impegno a carico dell’azienda, uno studio di pre-fattibilità per individuare un potenziale progetto che possa rientrare nel campo del Credito di Imposta.
Questo perché a volte le aziende non sanno di poter tracciare al proprio interno un perimetro che rientri nell’ambito della Ricerca e dello Sviluppo, pertanto la nostra attività è fondamentale e propedeutica a tutti i passaggi su menzionati.

Solo dopo l’ottenimento effettivo del credito di imposta, l’azienda corrisponderà il compenso per la nostra consulenza in percentuale alla somma portata in compensazione mediante F24.

Procedure

Il contributo è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
Rispetto al passato, per usufruire del credito d’imposta non è più necessaria una specifica istanza telematica (c.d. click day). È invece importante definire il fascicolo di progetto.

Quali sono i costi che si possono portare a contributo?

In un mercato globalmente competitivo quale è quello attuale, tutte le imprese di qualsiasi dimensione e settore d’appartenenza dedicano, anche senza rendersene conto, una parte considerevole del loro tempo in attività di analisi, studi e progettazione propedeutici alla definizione e/o al miglioramento incrementale dei propri prodotti e servizi oppure dei propri processi produttivi.

Svolgere queste attività, necessarie, ad esempio, a definire un prototipo, un nuovo modulo, un nuovo servizio oppure un miglioramento incrementale della propria offerta e prima che si arrivi alla fase dell’industrializzazione e commercializzazione di ciò che è stato “concepito” e/o “migliorato”, significa, per l’impresa, sostenere costi (di Ricerca e Sviluppo, appunto) in termini di:

  • ore uomo (personale diretto ed indiretto)
  • consulenze (ad es. imprese o professionisti ai quali si è commissionato un’attività di analisi e studi o di realizzazione di parte di un prodotto/servizio o di un processo)
  • acquisto di attrezzature dedicate acquisto o realizzazione di brevetti

In questo senso, posto che lo studio di pre-fattibilità abbia identificato all’interno dell’azienda la presenza di attività o di processi assimilabili alla Ricerca e Sviluppo così come sopra definito, la successiva attività di consulenza progettuale ed amministrativa (la nostra offerta) consentirà di riportare nella giusta sequenza ed allocazione i costi d’ammettere al contributo. Il tutto, naturalmente, nel rispetto della normativa di riferimento (Decreto MEF e MISE del 27/05/15):

Campo di intervento e progettazione: il fascicolo di progetto

Come indicato, tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, se effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, possono essere titolari dell’agevolazione.

Per imputare tali costi nell’ambito delle attività di RSI è necessario “realizzare” un fascicolo di progetto che valida ed allo stesso tempo “attesta” la coerenza delle spese e dunque la possibilità di ottenere l’agevolazione. Il fascicolo di progetto è costituito dal progetto tecnico “scientifico” e dalla documentazione fiscale ed amministrativa.

Per realizzare il fascicolo è importate seguire un processo ben definito e certificato che assicuri la congruenza tecnica e formale delle spese che si portano a contributo.

Operativamente, prima di procedere ad istruire il progetto e richiedere il contributo è importante: effettuare lo studio di pre-fattibilità per verificare la progettualità dell’imprese e la sua struttura di costi: ciò al fine di far “confluire” il tutto in una o più tematiche ammesse al contributo.

Quando

A differenza della maggior parte degli strumenti agevolativi, per “monetizzare” questo contributo non si deve attendere l’esito da parte di un Ente attraverso una graduatoria e successiva delibera d’erogazione: basterà quantificare il credito d’imposta maturato e poi “passare all’incasso” con l’F24.

Monetizzazione e benefici del Credito d’Imposta

Il contributo è immediatamente “monetizzabile” con il modello F24, in compensazione con tutti i tributi e tasse che deve versare (o verserà) l’azienda nel corso dei mesi.

In altre parole, il credito d’imposta diminuendo il debito fiscale (risparmio fiscale) che l’azienda ha nei confronti dello Stato e degli Enti (IRES, IVA, INPS, IRAP, INAIL, Imposte regionali e comunali) produce un beneficio visibile ed immediatamente misurabile sulla struttura finanziaria ed economica dell’azienda.
Ciò in quanto, il venire meno al versamento di una quota considerevole di tasse e tributi (fino a venti milioni di euro annui n.d.r), l’azienda ottiene un miglioramento sulla:

• gestione monetaria: minore uscita di cassa, dovuta al mancato versamento dell’IVA, INPS, etc…

• struttura dei costi: minor incidenza degli oneri tributari
• risultato economico: miglioramento del Reddito d’Esercizio.

Infine, ma non meno importante, il credito di imposta (essendo un credito appunto) non concorre alla formazione della base imponibile conseguente al reddito d’impresa da tassare. Questo vuol dire che su questo contributo non si pagano tasse come invece avviene, ad esempio, con i contributi a fondo perduto.

A chi si rivolge

Le imprese di qualsiasi dimensione e settore di appartenenza che sostengono nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 spese collegate ad attività di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale, possono recuperare sotto forma di Credito d’Imposta, da “scontare” su tutti i tributi che versa l’azienda, il 50% di tali spese fino ad massimo di 20 milioni di euro annui. La misura massima del credito usufruibile ammonta dunque fino a 20 milioni di euro annui. In tal senso c’è dunque spazio e capienza per tutte le imprese italiane!

Credito d’Imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA (CIR) PERIODO 2016 – 2020

Fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

Soggetti Beneficiari

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione nonché dal settore di riferimento, che effettuano attività di R&S.

Attività di R&S ammissibili

— Lavori sperimentali o teorici per l’acquisizione di nuove conoscenze;
— Ricerca pianificata diretta ad acquisire nuove conoscenze al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi o di migliorare quelli esistenti;
— Acquisizione di conoscenze finalizzate a progetti e/o piani industriali;
— Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi in via prototipale
Non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, ecc.

Spese agevolabili

Sono ammissibili al CIR le spese sostenute in ogni anno fiscale a partire dal 2015 e fino al 2020 compreso per:
a) personale “altamente qualificato”* impiegato nell’attività di R&S;
b) quote di ammortamento dei costi di acquisizione/utilizzo di strumenti e attrezzature;
c) contratti di ricerca con Università, OdR e con altre imprese, comprese le start up innovative;
d) competenze tecniche (tra cui le spese di risorse “non qualificate” impiegate nelle attività di R&S) e privative industriali† e personale tecnico non altamente qualificato.
In ciascun periodo d’imposta, la spesa sostenuta per attività di R&S deve essere min. 30Mila€

Misura del Credito d’Imposta per R&S

— Il credito d’imposta è riconosciuto per gli incrementi annuali di spesa nelle attività di R&S rispetto alla media dei 3 periodi d’imposta relativi agli anni 2012 – 2013 – 2014.
– -Il credito spetta nella misura del 50% per gli investimenti in R&S relativi ai costi di cui alle lettera a) e c), e spetta nella misura del 25% per i costi di cui alle lettere b) e d).
– -Per i costi sostenuti a partire dell’esercizio 2017 il credito spetta nella misura del 50% per tutte le voci di spesa.

Utilizzo

Il credito spetta fino ad un massimo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e:
– va indicato nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti;
– non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione

Cosa​ ​facciamo noi in due battute:

– l’assistenza per l’individuazione delle attività di R&S sostenute nel triennio di riferimento, sulla base dei dati specifici forniti dal cliente;
– l’assistenza per l’individuazione delle spese relative alle attività di R&S svolte nel triennio di riferimento, sulla base dei dati specifici forniti dal cliente;
– l’assistenza per la definizione di ciascuna tipologia di spesa;
– la fornitura delle linee guida per la predisposizione dei rendiconti di spesa e l’assistenza in fase di una loro revisione preventiva;
– l’assistenza nella raccolta del materiale tecnico ed amministrativo di supporto e una loro revisione preventiva;
– assistenza nella predisposizione di un “dossier” contenente la documentazione a supporto della determinazione della media del triennio di Riferimento.

Inoltre dal 2018 nel DDL di conversione del decreto fiscale n. 148-2017 e nel disegno di legge di Bilancio 2018, sono state introdotte delle interessanti misure di credito d’imposta:

Credito d’imposta Pubblicità

A decorrere dal 2018, alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di PMI e start up innovative.
Per il 2017 una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Credito d’imposta Formazione 4.0

A tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione negli ambiti Impresa 4.0 nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 è attribuito un credito d’imposta